lunedì 8 settembre 2014

Monte San Giovanni Campano - Ambientalisti per caso nel bosco "Pineta della Bagnara"

Monte San Giovanni Campano è uno di quei paesi dove ci sono addirittura due associazioni riconosciute dalla Regione Lazio dedite alla tutela dell'Ambiente. Gli adepti di queste associazioni però tutto fanno tranne che difendere l'Ambiente o a sentirli dire hanno un modo tutto loro di difenderlo fatto di autocommiserazione, vetrine pubbliche, sedi gratuite concesse dall'Ente Comune, nell'organizzare provvidi incontri per i politici ma su tutto brilla il loro modus operandi del silenzio assenso.
Anche nel caso dei tagli intercalari alla Pineta della Bagnara con perfetto tempismo entrambe le associazioni ambientaliste hanno osservato il rigoroso silenzio pur essendo la prima affidataria dell'area verde di Colle Cipullo (interna alla Pineta) mentre la seconda risulta essere attiva sul territorio principalmente come associazione di protezione civile.
Inizio per gradi: Cosa è il bosco?

Nel centro esatto della foto l'Area Verde attrezzata "Colle Cipullo"


Il Corpo Forestale  dello Stato ha chiaramente messo fine a qualsiasi tipo di interpretazione con la definizione precisa di BOSCO applicata poi dalle leggi:  - Aree boscate:
Formazioni, naturali o artificiali, di alberi e di arbusti in grado di produrre legno o altri prodotti definiti comunemente come forestali e di esercitare un’influenza sul clima, sul suolo, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.
 - Formazioni forestali:
Popolamenti di alberi o di arbusti che presentano contemporaneamente i seguenti tre requisiti: una superficie maggiore di 5.000 m2, un grado di copertura, esercitato dalle chiome degli alberi e degli arbusti, maggiore del 10% ed una larghezza maggiore di 20 m; fanno parte di questa sottoclasse i boschi di
latifoglie, di conifere e misti, i rimboschimenti, i castagneti da frutto, i vivai
forestali, le sugherete, gli arbusteti e la vegetazione mediterranea generalmente
definita come macchia; in tutti i casi si tratta di formazioni lasciate evolvere
naturalmente che non sono soggette a pratiche agronomiche ma a soli interventi
selvicolturali, come sfolli, diradamenti, tagli di rinnovazione. Quindi per legge la nostra Pineta della Bagnara è un BOSCO ed ha tutti  i requisiti per essere definito tale.
Il nostro Comune da tre anni prova con manovre sibilline a paventare giustamente che il bosco "Pineta della Bagnara" (loro lo chiamano volgarmente "Lotto Morroni" perchè non conoscono la definizione di bosco) abbia bisogno dello sfollo e fin quì ci siamo. Di fatto e in continuazione il Comune presentò progetti silvani di taglio che definire lontani dalla realtà è poco dimenticando però che esistono leggi che tutelano il nostro bosco. La latitanza delle associazioni e il loro silenzio assenso nulla ha potuto in passato per favorire i tagli perchè c'è stata tanta pressione per evitare storture fino a quando a sorpresa è stato riesumata la richiesta del 2013. Il solerte commissario della Provincia di Frosinone ( di grande elevatura politica) non sapendo che fare il 12 di Agosto 2014 , quando erano tutti in ferie ha dato il benestare ai tagli.
Il progetto dei tagli silvani per il nostro bosco Pineta della Bagnara però non ha tenuto conto che ben 26 Ha erano stati distrutti dalle fiamme nei numerosi incendi; con tanta disinvoltura il tecnico pagato dal Comune e quindi dai Cittadini come l'essere più candido di questo mondo ha dichiarato che l'ultimo incendio c'è stato nel 2009.


La gloriosa dichiarazione del Dottore Forestale.
 Il tecnico che non risulta neppure tra i rapporti di collaborazione con il Comune si è "scordato" dell'incendio estivo del 2012 quando dovettero intervenire i CANADAIR e un elicottero della Protezione Civile per dare aiuto alle squadre di terra composte dai Vigili del Fuoco e dai volontari di Civilmonte. Perchè si è dimenticato di questo particolare che può sembrare insignificante?
Se ne è dimenticato perchè il 

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7/d

BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. all'art 100
 recita al punto 3:
Art. 100
(Divieti nei boschi e nei pascoli percorsi dal fuoco)
1. Nei boschi incendiati e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno è vietata:
a)         la coltura agraria;
b)         il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni, ai sensi dell’articolo 10 della l. 353/2000; trascorso tale periodo, il pascolo è consentito previa autorizzazione dell’ente competente, sempre che si siano ripristinate le condizioni per il suo esercizio;
c)         il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, per almeno cinque anni, nelle aree rivestite di manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, con indici di copertura inferiori a quelli indicati dall’articolo 4, della legge forestale, destinate permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o a prato naturale, esterne alle aree boscate oppure, se intercluse tra aree boscate, qualora siano recintate;
d)         l’esercizio dell’uso civico sul legno vivo per almeno dieci anni; tale esercizio può essere comunque autorizzato dall'ente competente, non prima di cinque anni dall’ultimo evento, qualora sia verificata l’avvenuta ricostituzione del bosco.
2. Entro il secondo anno dal passaggio del fuoco in bosco, gli interessati possono, senza necessità dell’autorizzazione o della comunicazione di cui all’articolo 7, eseguire la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco, per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata. E’ fatto obbligo, comunque, di eliminare, entro il secondo anno dall’evento, le condizioni che possano favorire l’insorgere e la propagazione del fuoco in una fascia di almeno venti metri.
3. Qualora l’area percorsa dal fuoco sia di proprietà pubblica, l’ente proprietario deve inviare apposita comunicazione all’ente competente ed al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, specificando i soggetti esecutori delle operazioni nonché l’area ed i criteri di realizzazione dell’intervento, che deve comunque interessare le sole piante morte o danneggiate e senza prospettive di vita.
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L'escamotage di dividere volgarmente il bosco in lotti cozza contro la definizione di BOSCO fatta dalla legge come cozza con il regolamento per i boschi percorsi da incendio e infatti il regolamento è chiaro e non lascia ombra di dubbio o interpretazione in quanto si riferisce a "Divieti nei boschi e nei pascoli percorsi dal fuoco" e non a parte di essi.
Per questo e per altri motivi è stato presentato esposto di doglianza a S. E . Il Prefetto di Frosinone, al Corpo Forestale dello Stato , al Sindaco di Monte San Giovanni Campano e a tutti i Consiglieri Comunali. Il regolamento sempre all'Art 100 del Regolamento Regionale prevede che il periodo post incendio di riposo per il bosco è di 5 anni e quindi se sfollo ci sarà dovrà partire dal 2017 perchè l'ultimo incendio c'è stato nel 2012 e precisamente il 31 Agosto 2012 come risulta agli atti. 
In mancanza di risposte e comunque vada verrà coinvolta la Magistratura come del resto la Provincia di Frosinone ha invitato a fare.

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